Il servizio consente di richiedere un appuntamento per rendere le dichiarazioni volte ad ottenere la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio nel Comune di residenza di almeno uno dei coniugi o nel Comune in cui è stato celebrato il matrimonio. Il servizio è riservato ai coniugi che, insieme, non siano genitori di figli minori oppure figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti. Inoltre, l’accordo non deve prevedere clausole di tipo patrimoniale (divisione beni mobili e immobili) mentre può prevedere un assegno di mantenimento.
La richiesta di appuntamento per rendere le dichiarazioni volte ad ottenere divorzio può essere fatta dopo un periodo di tempo dalla separazione pari a sei mesi (in caso di separazione consensuale) o dodici mesi (in caso di separazione giudiziale). La presenza di un avvocato è facoltativa.
Nel caso in cui i coniugi siano, insieme, genitori di figli minori oppure di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti le procedure volte ad ottenere la separazione e il divorzio devono espletarsi in Tribunale, con l'assistenza di un avvocato, secondo l'"iter tradizionale".