L'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 14 febbraio 2007, n. 5 prevede tra gli strumenti per la promozione delle politiche giovanili i piani giovani di zona, che rappresentano una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, al fine dell’attivazione anche in via sperimentale di interventi a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità nei confronti delle nuove generazioni; i piani vengono predisposti all’interno di specifici Tavoli di confronto e proposta formati da soggetti pubblici e privati rappresentativi della zona; il successivo art. 13 prevede un fondo per le politiche giovanili destinato a finanziare la predisposizione e realizzazione di tali piani;